Art. 3.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

      1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei princìpi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.